Stepchild adoption-Italia: la Cassazione dice “sì”
Una sentenza della Corte di Cassazione ammette la stepchild adoption "in casi particolari". L'omosessualità dei genitori non è più un pregiudizio.
Stralciata dalla Legge Cirinnà sulle Unioni Civili, la “stepchild adoption”, l’adozione del minore da parte del partner del genitore biologico, è stata approvata dalla Corte di Cassazione che, confermando una sentenza della Corte di Appello di Roma ha accolto la domanda di adozione di una bimba di sette anni avanzata dalla compagna della madre.
Insomma, come ormai spesso accade, la legge degli uomini è più veloce di quella della politica e la portata della sentenza 12962 della Prima sezione civile che ha bocciato il ricorso della Procura di Roma e ha riconosciuto come legittimi genitori della bambina nata in Spagna nel 2009 grazie alla procreazione assistita eterologa, è destinata a fare la storia.
Perché la stepchild adoption in questione, secondo quanto specificato dalla nota della Cassazione, “prescinde da un preesistente stato di abbandono del minore e può essere ammessa sempre che alla luce di una rigorosa indagine di fatto svolta dal giudice, realizzi effettivamente il preminente interesse del minore”. Insomma, per la prima volta cade il pregiudizio sull’omosessualità dei genitori. Inoltre, il fatto che la sentenza sia stata pronunciata a sezioni unite, conferma il pg Francesca Ceroni, “evita che in Italia si crei una situazione a macchia di Leopardo”.
Perché nonostante già parecchi giudici, in passato si fossero espressi in questa direzione (da Roma a Torino), come ha sottolineato Maria Antonia Pili, il legale che ha seguito la coppia di ricorrenti, “è fondamentale che si sia pronunciata la Cassazione. Adesso la stepchild adoption è definitiva: la Corte ha pronunciato una grande parola di civiltà giuridica e soprattutto ha dato un orientamento chiaro per tutti gli altri tribunali italiani”.
Archiviato il grande passo la battaglia è ancora lunga perché la stepchild adoption riconosciuta dalla Cassazione è “un’adozione in casi particolari”. Tradotto: il minore diventa sì figlio del secondo genitore ma non ne acquisisce la parentela e quindi non entra nella linea familiare. Insomma, niente fratelli, sorelle, nonni e zii. E questo è solo il più evidente dei diritti mancati rispetto a un bimbo nato da una coppia eterosessuale.
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