Separazione giudiziale: procedimento e prove in udienza
Procedimento di separazione giudiziale
Quando tra i coniugi non c’è accordo, non resta che la separazione giudiziale, il procedimento che può richiedere anche solo uno dei due, che permette la richiesta dell’addebito (previo accertamento della violazione degli obblighi, tra cui fedeltà, coabitazione, mantenimento e cura dei figli) e che, qualora riconosciuto a carico di uno dei due, causa la perdita per quest’ultimo del diritto all’assegno di mantenimento e di gran parte dei diritti successori.
Iter separazione giudiziale
Depositata la richiesta, i coniugi sono chiamati a presentarsi alla prima udienza - l’assenza del richiedente determina l’annullamento dell’istanza - alla presenza del presidente del tribunale che, ascoltate le parti, prima separatamente poi insieme, tenta, come per la separazione consensuale, una conciliazione. Fallito il tentativo, può disporre eventuali misure urgenti a tutela del coniuge più debole o dei figli, può dichiarare un’immediata separazione (anche se non definitiva, ma nell’ottica di velocizzare i tempi del divorzio), quindi nomina il giudice istruttore e a fissa l’udienza successiva che, in tutto e per tutto, si svolge secondo il rito ordinario emettendo alla fine del procedimento una sentenza. Va precisato che le condizioni possono essere riviste e corrette alla luce di fatti che mutino le condizioni stabilite in sede giudiziale e che, in qualsiasi momento, il procedimento può essere convertito in separazione consensuale ma non viceversa.
Udienza di separazione: come presentare le prove
Stabilito come funziona l’iter, vale la pena approfondire il cosiddetto addebito (ovvero l’imputazione di colpa) e, in particolare, la presentazione delle prove in udienza, che devono testimoniare "la colpa" oltre ogni ragionevole dubbio. Perciò è molto importante selezionarle con cura evitando ingenuità che rischiano di invalidarle. Ad eccezione delle prove documentali (scritture private, atti pubblici o esplicite lettere di ammissione del tradimento) ammesse a prescindere, il resto è da trattare con le pinze. Per la serie: stampare un’email compromettente o una chat o un sms o una fotografia non basta a dimostrare un tradimento. Per la legge si tratta di "riproduzioni meccaniche", valide solo se non contestate dalla controparte che (si suppone) contesterà punto per punto. Spuntandola, molto spesso: quel bacio potrebbe risalire al passato, quel messaggio ammiccante potrebbe essere uno scherzo, quella chat un gioco, magari una scommessa. Se però, oltre alla foto che ritrae l’ex in atteggiamenti equivoci con un’altra, c’è anche un testimone (investigatore privato compreso) che conferma ciò che l'immagine ha catturato, allora è tutta un’altra storia. Da sapere: estorcere prove violando la privacy è rischioso perché la giurisprudenza, in merito, è divisa: alcuni giudici le rifiutano, altri le ammettono fatte salve, però, le conseguenze che derivano (anche penali).
Detto tutto ciò, evitate di fare giochetti, ché i giudici non gradiscono e potrebbero arrabbiarsi. Lo sanno bene gli ex coniugi dell’alta borghesia milanese che dopo essersi traditi (e accusati) reciprocamente e contemporaneamente si sono beccati la punizione dei supremi giudici della Cassazione che hanno raddoppiato le spese di giustizia a entrambi.