Maternità e congedo parentale: cosa c’è da sapere

Cos’è la maternità facoltativa? E il congedo parentale? Come procedere per la richiesta? Come cambia la situazione dopo il Job Act? Abbiamo chiesto delucidazioni a un avvocato esperto di diritto di famiglia.  Ecco cosa ci ha risposto.


La maternità facoltativa spetta sia al padre che alla madre e sia ai genitori naturali che a quelli adottivi o affidatari.

La maternità facoltativa, o “congedo parentale”, è un prolungamento del periodo obbligatorio di assenza dal lavoro concesso per tutelare la maternità e permettere ai neo-genitori di conciliare al meglio i tempi di lavoro e di vita personale. Si tratta di un arco di tempo aggiuntivo rispetto alla maternità obbligatoria del quale possono fare richiesta sia il padre che la madre, sia i genitori naturali che i genitori adottivi o affidatari. Ma che cosa prevede? Come è possibile procedere con le richieste? L’avvocato Carlotta Pavesio Calcagni, esperta di diritto di famiglia, ci ha spiegato tutto nel dettaglio.

Come è possibile richiedere la maternità facoltativa?

La domanda deve essere presentata all’Inps telematicamente e deve essere inoltrata prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto, qualora sia presentata dopo saranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda. Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, l’indennità è anticipata dal datore di lavoro mentre per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione Separata e per le lavoratrici autonome, ovviamente, il pagamento è effettuato direttamente dall’Inps.

Chi ne può usufruire?

Il congedo parentale compete ai genitori naturali entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i due e i 10 mesi, che possono arrivare a 11 se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo (continuativo o frazionato) non inferiore a 3 mesi. Si tratta di un periodo che può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente e che, tra i lavoratori dipendenti, spetta allo stesso modo anche ai genitori adottivi o affidatari, entro i primi dodici anni dall’ingresso del minore nella famiglia indipendentemente dall’età del bambino e non oltre il compimento della maggiore età dello stesso.

Come si calcola l’indennità?

L’indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo, in misura pari al 30% di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro a progetto o assimilata, percepito negli stessi dodici mesi presi a riferimento per l’accertamento del requisito contributivo. Alle lavoratrici autonome che abbiano effettuato il versamento dei contributi relativi al mese precedente quello in cui ha inizio il congedo (o una frazione di esso), e che effettivamente si stiano astenendo all’attività lavorativa, spetta per un massimo di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino. In caso di adozione e affidamento solo preadottivo, sia nazionali che internazionali, il congedo parentale è riconoscibile per massimo 3 mesi entro 3 anni dall’ingresso del minore nella famiglia purché all’atto dell’adozione (o affidamento) il minore non abbia superato i 12 anni di età.

Che novità prevede il Job Act nella tutela della maternità?

Il decreto interviene, in primo luogo, sul congedo obbligatorio di maternità, che consiste in cinque mesi – due prima e tre dopo il parto, oppure uno prima e quattro dopo il parto - durante i quali la lavoratrice dipendente deve restare a casa dal lavoro. Le modifiche sono state approvate per rendere più flessibile la possibilità di fruirne in casi particolari come quelli di parto prematuro o di ricovero del neonato: d’ora in poi, i giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto sono aggiunti al periodo di congedo di maternità post partum, anche quando la somma dei due periodi superi il limite complessivo dei 5 mesi. Il cosiddetto Job Act prevede poi novità rilevanti anche sull’astensione facoltativa dal lavoro dei genitori che accresce il suo arco temporale di fruibilità passando dagli attuali 8 anni di vita del bambino ai 12. Il periodo parzialmente retribuito, in cui il lavoratore percepisce il 30% dello stipendio, viene portato così dai 3 ai 6 anni d’età del bambino mentre quello non retribuito passa dai 6 ai 12 anniCambiamenti anche per quanto riguarda i congedi di paternità, che si estendono a tutte le categorie di lavoratori nei casi in cui la madre sia impossibilitata a fruirne, e per quanto riguarda la possibilità di fruirne anche su “base oraria”, consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero. C’è però una nota negativa: il testo, purtroppo, si chiude con l’articolo 25, nel quale si legge che le misure sono a carattere sperimentale per il solo 2015 e sono finanziate con 222 milioni di euro prelevati dall’apposito fondo di 2,2 miliardi previsto per quest’anno dalla legge di stabilità. 

Copyright foto: Fotolia

Potrebbe anche interessarti
Il documento intitolato « Maternità e congedo parentale: cosa c’è da sapere » dal sito Magazine delle donne (magazinedelledonne.it) è reso disponibile sotto i termini della licenza Creative Commons. È possibile copiare, modificare delle copie di questa pagina, nelle condizioni previste dalla licenza, finché questa nota appaia chiaramente.