Coppia di fatto: definizione, legge italiana e diritti 

Istituite e regolamentate dalla Legge Cirinnà del 2016, le coppie di fatto beneficiano di parecchi diritti. Ecco cos'è e quali sono i diritti.

Il presupposto delle convivenze di fatto è il legame affettivo e la residenza in comune. © Maksym Poriechkin/123RF


Chi sono le coppie di fatto: definizione

Disciplinate dalla legge Cirinnà del 2016 che ha istituito le unioni civili, le coppie di fatto sono costituite da “conviventi di fatto”, ovvero “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.

Tuttavia, per la costituzione non basta - come sembra dal testo di legge - la sola convivenza accertata all’anagrafe e l’ovvio legame affettivo ma, soprattutto ai fini di rientrare nei benefici normativi, è necessario compilare e sottoscrivere un modulo prestampato che va poi consegnato all’ufficio preposto alla registrazione. Tradotto: non basta convivere e amarsi ma bisogna dimostrarlo e comunicarlo all’autorità amministrativa.      


Diritti delle coppie di fatto

Premesso che le coppie di fatto non determinano alcuno status, va precisato che lo scioglimento non è vincolato da formalità ma, come disciplina il comma 65 della legge, è prevista l’eventualità in cui uno dei due conviventi - qualora non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento - richieda all’altro un contributo alimentare. Contributo che, rispettate le precedenze legate alla parentela, viene pattuito in maniera proporzionale alla durata della convivenza e non certo in base al tenore di vita vissuta insieme quanto, piuttosto, alle esigenze fondamentali.


Legge sulle coppie di fatto

La legge ha esteso anche ai conviventi di fatto vari titoli: in caso di malattia, nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, nella possibilità di fare istanza d’interdizione e tutela, così come nella partecipazione agli utili e ai beni in caso di partecipazione nell’impresa familiare e per quanto riguarda l’ordinamento penitenziario (colloqui, corrispondenza, etc.).

In caso di morte è necessario fare alcune precisazioni: se infatti il convivente rimasto in vita decide sull’eventualità della donazione degli organi, sul trattamento del corpo e sulle celebrazioni funebri e ha diritto a un risarcimento del danno parentale, il destino della casa familiare merita un discorso a parte. Il convivente ha infatti diritto ad abitare nella casa ma per un tempo determinato a seconda della durata della convivenza e della presenza o meno di figli in comune.

Infine, per quanto riguarda i rapporti patrimoniali il contratto di convivenza va predisposto con un atto pubblico o una scrittura privata che va autenticata da un avvocato o da un notaio e poi trasmessa per l’iscrizione all’anagrafe entro 10 giorni al comune di residenza.

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